Nullo l’atto di precetto notificato dal creditore al Condominio senza prima aver predisposto ed attuato un piano di recupero crediti nei confronti dei condòmini morosi.

A ribadirlo è il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza 2554/2023, in quanto il creditore ha azionato direttamente nei confronti del Condominio l’azione esecutiva, notificando l’atto di precetto all’Amministratore Condominiale, bypassando di fatto la preliminare attività di escussione nei confronti dei condòmini morosi come dall’art. 63 disp. att. c.c. disposto.

E’ sempre l’art. 63 disp. att. c.c. a disporre che l’Amministratore Condominiale “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi”.

Tutti i condòmini rispondono per i debiti del Condominio in proporzione alle rispettive quote, ma in caso di esecuzione forzata possono pretendere che il creditore procedente agisca prima con un tentativo di recupero crediti nei confronti dei condòmini morosi e solo successivamente, in caso di tentativo infruttuoso, nei confronti dei condòmini solventi.

Il preventivo tentativo di escussione, come tra l’altro ricordato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, richiede l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva in capo al condòmino moroso, prima di poter pretendere dal Condomino l’eventuale residuo insoddisfatto.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION è in grado di supportare il creditore procedente individuando i beni, mobili ed immobili, intestati al condòmino insolvente ed utilmente aggredibili.

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