Quando il debitore viene a mancare, l’attività di rintraccio degli eredi, ancora sconosciuti al creditore, è considerata una delle più delicate fasi, anche in conseguenza della ormai cronica lungaggine burocratica insita nella normativa italiana.

Nei casi in cui il debitore sia deceduto, il creditore del de cuius più oculato richiede una ricerca eredi per recuperare il credito vantato.

EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari Licenze di Pubblica Sicurezza ex art. 134 ed ex art. 115 T.U.L.P.S., mette a disposizione di chiunque vanti un diritto giuridicamente rilevante, RINTRACCIO EREDI, un report frutto di vere e proprie investigazioni volto ad individuare gli eredi legittimi di un de cuius.

Gli eredi legittimi in assenza di testamento

Quali possa essere i beneficiari di una successione legittima in assenza di testamento lo stabilisce l’art. 565 c.c., secondo il seguente ordine:

  • il coniuge superstite
  • discendenti
  • gli ascendenti
  • collaterali
  • ulteriori parenti (se presenti)
  • lo Stato

Gli eredi concorrono per quote che variano in base al numero di discendenti ed alla presenza o meno di un coniuge non divorziato, il quale eredita anche il diritto d’uso e d’abitazione della casa coniugale principale.

Le quote nella successione legittima

Il calcolo delle quote nella successione legittima avviene considerando il patrimonio del de cuius ed eventuali donazioni fatte in vita che concorrono al calcolo dell’asse ereditario. Di seguito le quote, stabilite dalla legge, per quanto riguarda la successione legittima:

  • figli ereditano quote uguali
  • in assenza di figli, fratelli o discendenti, succedono i genitori in parti uguali
  • in assenza anche dei genitori, succedono per metà gli ascendenti materni e per metà quelli paterni
  • qualora gli ascendenti siano di grado diverso, prevale quello più vicino
  • i fratelli e sorelle ereditano parti uguali, fatta eccezione per quelli unilaterali che succedono per metà della quota
  • nel caso di compartecipazione tra genitori e fratelli e sorelle, i genitori avranno almeno la metà del patrimonio
  • in caso di assenza di tutti i soggetti sopra menzionati, succederanno i parenti entro il sesto grado

Qualora, nonostante mirata attività di ricerca investigativa non vengano rintracciati eredi entro il sesto grado di parentela, l’eredità viene acquisita dallo Stato senza bisogno di accettazione o possibilità di rinuncia.

L’accettazione o la rinuncia all’eredità

Alla base di ogni eredità, vi è l’accettazione o la rinuncia ad essa.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita, in entrambi i casi è definitiva e non è più possibile cambiare idea.

L’accettazione dell’eredità è espressa quando la volontà di diventare erede viene manifestata in un atto formale, in modo diretto.

L’accettazione tacita dell’eredità avviene quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che comporta accettazione dell’eredità anche la mera richiesta di voltura catastale relativa ai beni immobili compresi nell’eredità (sentenza 29 marzo 2005, n. 6574).

Si può però diventare erede anche senza muovere un dito. Se il potenziale erede è in possesso di uno o più beni che appartenevano al defunto, ha solo tre mesi di tempo, dopo la morte del de cuius, per decidere se diventare erede o meno. Se vuole rinunciare all’eredità, deve fare una dichiarazione espressa davanti ad un notaio oppure presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio. In mancanza di questa esplicita dichiarazione di rinuncia, egli è considerato automaticamente erede, con tutto quanto ne consegue. Il termine di tre mesi non vale, invece, per chi non è in possesso di beni ereditari.

C’è anche una terza possibilità, una via di mezzo tra l’accettazione e la rinuncia, e si chiama accettazione con beneficio d’inventario.

Con l’accettazione beneficiata l’erede è tenuto a pagare i debiti del defunto solo entro il valore dell’eredità, e non espone ad alcun rischio il proprio patrimonio personale.

In caso di accettazione con beneficio d’inventario, occorre fare l’inventario dell’eredità, con l’intervento di un Notaio nominato dal Tribunale.

Se il potenziale erede è già in possesso di uno o più beni ereditari, l’inventario deve essere fatto entro tre mesi dalla morte, e la dichiarazione di accettazione beneficiata (che viene sempre fatta da un Notaio o nella Cancelleria del Tribunale) deve avvenire nei quaranta giorni successivi. In caso contrario egli è considerato erede puro e semplice.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, dunque una volta trascorso tale periodo non si può più diventare eredi, salvo casi particolari.

Considerato che insieme al patrimonio del defunto si ereditano anche i di lui debiti, non sempre ricevere un’eredità può essere considerato un vantaggio. Qualora i debiti superino il patrimonio lasciato, è consigliabile rinunciare all’eredità.

Si può rinunciare all’eredità con un atto notarile o con una dichiarazione nella Cancelleria del Tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio (non necessariamente coincidente con la residenza anagrafica).

In mancanza di altri possibili successori l’eredità viene attribuita allo Stato, che in ogni caso pagherà i debiti solo entro il valore del patrimonio ereditario.

Ai sensi dell’articolo 521, primo comma, del codice civile, 

“Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato“.

L’effetto principale di dichiarare la rinuncia all’eredità è la perdita della qualità di erede fin dall’inizio, in quanto la rinuncia all’eredità opera retroattivamente.

RINTRACCIO EREDI

RINTRACCIO EREDI è un report frutto di attività investigativa volto ad individuare gli eventuali eredi legittimi di un de cuius, con le loro residenze anagrafiche.

RINTRACCIO EREDI COMPLETO

RINTRACCIO EREDI è disponibile anche con l’approfondimento riguardante l’indicazione di accettazione o rinuncia all’eredità per ogni singolo chiamato.

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