Il diritto del creditore alla riscossione delle somme vantate è inalienabile, a patto chiaramente che sussistano le condizioni affinché il credito possa essere recuperato e quindi che il credito non sia inesigibile.

Quando è inesigibile un credito?

Come stabilire se un credito sia o meno inesigibile è regolamentato dal nostro ordinamento. In estrema sintesi e in linea di massima, è possibile affermare che un credito è “ipso iure” inesigibile se scaduto da almeno 6 mesi e di modesto importo.

Per “modesto importo” si intende un massimo di € 2500 per le aziende che fatturano fino a 150 milioni di euro e un massimo di € 5000 per quelle che fatturano oltre i 150 milioni di euro.

Nel caso in cui un credito commerciale abbia un aging inferiore a 6 mesi e/o non sia di modesto importo, ai fini di un’azione finalizzata al recupero, si seguirà quanto previsto dalla normativa ordinaria, sia dal punto di vista giuridico che da quello meramente fiscale.

Pertanto, fatti salvi i casi di modesto importo e scaduti da almeno 6 mesi, nella prassi fiscale un credito è inesigibile se il creditore è in possesso di prova documentata e di elementi certi e precisi che attestino il carattere definitivo della perdita, come:

  • attività di recupero crediti conclusasi con esito negativo;
  • comprovato stato di insolvibilità del debitore;
  • irreperibilità accertata della parte debitrice;
  • prescrizione del diritto alla riscossione
  • procedure concorsuali in capo al debitore.

La relazione di inesigibilità

Si tenga conto che la relazione di inesigibilità rilasciata dall’Agenzia di Recupero Crediti (in possesso quindi di regolare Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 115 T.U.L.P.S.) e attestante l’esito negativo del tentativo di riscossione, come da circolare del Ministero dell’Interno n° 557/Pas/6909/12015, può essere considerata una prova valida per dichiarare il credito inesigibile.

L’art. 2, comma 1, lettera b) della suddetta Circolare specifica però che  

La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l’attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore.

La relazione della società di recupero crediti, come EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, deve quindi necessariamente riportare in maniera dettagliata tutte le attività effettuate in capo al debitore per vedere soddisfatte le pretese creditorie.

Nella relazione vengono infatti riportate le specifiche dell’attività di phone collection, o sollecito telefonico, l’eventuale step di home collection tramite l’esattore domiciliare, e ogni altro tentativo di riscossione.

Nel caso in cui l’importo del credito vantato sia modesto, la relazione di inesigibilità dell’Agenzia di Recupero Crediti potrà limitarsi ad evidenziare l’eventuale antieconomicità di qualsivoglia azione giudiziale di recupero crediti, in proporzione all’esiguità della somma vantata. Ai fini della deducibilità della perdita, in questo caso, al creditore non resterà che produrre prova di essersi attivato per il recupero stragiudiziale del credito.

Giova ricordare che, ai sensi della L. 134/2012, che ha convertito le disposizioni del c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), un credito è definibile automaticamente inesigibile quando è scaduto da almeno 6 mesi ed è di modesto importo secondo dei limiti ben fissati dalla normativa.

Le indagini patrimoniali supportano la dichiarazione di inesigibilità del credito

Talvolta è proprio l’esito delle indagini patrimoniali esperite dalla società di informazioni per recupero crediti a supportare la relazione di inesigibilità del credito vantato.

Le indagini patrimoniali erogate da EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION consentono di riscontrare sia l’insolvenza che l’eventuale insolvibilità del debitore, permettendo così al creditore di inquadrare il tipo di procedura più conveniente e più confacente all’esigenza di riscossione del proprio credito.

Il credito inesigibile nella redazione del bilancio d’esercizio

Per effetto dell’art. 2423, II comma, C.C.

il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Anche e soprattutto nell’interesse dell’azienda creditrice, e quindi non solo in esecuzione dell’obbligo di trasparenza, per redigere un bilancio il più possibile veritiero e corretto, occorre stralciare dall’attivo dello stato patrimoniale i crediti inesigibili o accantonare un adeguato fondo svalutazione crediti.

Inoltre, un bilancio d’esercizio corretto e veritiero permette di avere una nitida fotografia della reale situazione patrimoniale societaria, pertanto di valutare correttamente ogni opportunità e convenienza nelle decisioni più strategiche per lo sviluppo del business aziendale.

Scopri senza impegno le soluzioni di gestione dei crediti commerciali che EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION ti mette a disposizione, compreso MIO RECUPERO, il recupero crediti modulare e personalizzabile, chiama da rete fissa il numero verde 800 88 20 25, oppure compila il modulo contatti che trovi cliccando qui.

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