La recente riforma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019 e scaricabile in versione integrale cliccando qui, rivede significativamente le procedure concorsuali. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 15/08/2020, salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16/03/2019. Per le imprese ed i professionisti, dunque, si prospetta un periodo di particolare turbolenza. La prima scadenza impone, entro dicembre 2019, a moltissime società fino ad oggi escluse, di dotarsi dell’organo di controllo e/o del revisore. Da qui al 15 agosto 2020, inoltre, le imprese dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche finalizzati alla tempestiva emersione di situazioni di crisi e della perdita della continuità aziendale.
Le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, all’articolo 2086 del Codice Civile, dopo il comma 1, aggiunge il seguente: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Il nuovo art. 2477 del codice civile, nella formulazione vigente dal 18 giugno 2019 dopo la conversione del decreto c.d. “Sblocca Cantieri”, prevede inoltre per le S.r.l. che “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”
Le procedure di allerta previste dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza si sostanziano in: Strumenti di allerta (art. 12), Indicatori della crisi (art. 13), Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14), Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15), Organismo di composizione della crisi d’impresa – OCRI (art. 16), Composizione della crisi (art. 19), Misure protettive (art. 20), Misure premiali (art. 24 e 25). Un’altra importante modifica è costituita dall’introduzione del co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata previsione che il Consiglio di Amministrazione:
- valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.
Gli obblighi degli organi delegati
Per quel che riguarda l’attività di delegare, gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità fissata dallo Statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate. Questa tempistica potrebbe essere addirittura ridotta, alla luce della nuova disciplina sugli indicatori di allerta in vigore dal 15 agosto 2020 (sostenibilità del debito in termini di flusso di cassa, e adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai debiti), che di fatto richiedono un monitoraggio almeno trimestrale e, quindi, la predisposizione di una reportistica avente tale periodicità.
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