Le norme antiriciclaggio hanno come finalità quella di impedire l’ingresso nel sistema economico di denaro proveniente da attività illecite.

L’antiriciclaggio, inoltre, contribuisce a contrastare il finanziamento al terrorismo, per la sua capacità di intercettare ed ostacolare proventi di reato, nonché di ricostruire condotte criminali.

Gli Istituti di Credito, le Finanziarie e gli altri soggetti obbligati devono necessariamente sottoporre a verifica i clienti, le loro strutture operative, gli esecutori operativi e pertanto i titolari effettivi (o beneficial owner). Occorre un riconoscimento anagrafico, individuarne il ruolo, ed un riscontro, da parte di una o più fonti affidabili ed indipendenti, dei dati raccolti.

Individuare il titolare effettivo, specialmente ai fini dell’antiriciclaggio, non è sempre banale ed alla portata di tutti.

Cosa s’intende per titolare effettivo?

A dirci cosa s’intende per titolare effettivo è il D.lgs 231/2007 all’art.20: “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria. 

Il titolare effettivo è una figura di trasparenza antiriciclaggio contrastante il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono alquanto difficile individuare l’effettivo beneficiario degli introiti.

1) Titolare Effettivo di società

È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni: 

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

  • il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci
  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private

È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita
  • beneficiario
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente
  • fiduciario
  • guardiano
  • beneficiario
  • soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

Ci sono però diversi casi in cui non è possibile individuare il titolare effettivo applicando il criterio della proprietà diretta, così come indicato nel D.Lgs n.125/2019.

Antiriciclaggio: l’importanza del titolare effettivo

Nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la mirata raccolta di informazioni aggiornate ed accertate in capo al titolare effettivo è di basilare importanza per individuare eventuali attività illecite occultate da strutture societarie apparentemente limpide ed insospettabili.

Nonostante il Decreto Interministeriale numero 55 del 11/03/2022 abbia istituito il registro dei titolari effettivi, restano comunque escluse le società di persone dall’obbligo di legge della comunicazione.

Il registro, infatti, è un vero e proprio archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese, ma solo per le società di capitali, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), per le fondazioni e le associazioni riconosciute, e per i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Ai fini dell’antiriciclaggio si è comunque raggiunto un traguardo, ma la verifica del titolare effettivo resta perlopiù un’attività delicata ed un impegno particolarmente complesso.

La composizione del registro dei titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi è composto da due sezioni, una autonoma ed una speciale:

  1. La sezione autonoma per le informazioni e i dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private;
  2. La sezione speciale per le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

La comunicazione dei titolari effettivi ai fini dell’antiriciclaggio

I nominativi e i dati anagrafici dei titolari effettivi devono essere comunicati al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio

  • dagli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica;
  • dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private; 
  • dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini, per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini. 

Non è prevista la delega ad alcun professionista per l’adempimento di quest’obbligo di legge.

Cosa viene indicato nella comunicazione telematica antiriciclaggio

Per quanto riguarda le persone giuridiche vengono indicati:

  1. l’entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 231/2007;
  2. le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione.

Mentre, per quanto riguarda le persone giuridiche private, vengono indicati:

  1. la denominazione dell’ente;
  2. la sede legale e la sede amministrativa;
  3. l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda invece i trust e gli istituti affini, vengono indicati:

  1. la denominazione 
  2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo.

Poiché la comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e solo in modalità telematica, è necessario che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati siano provvisti di firma digitale.

La consultazione del registro dei titolari effettivi

Le modalità di consultazione del registro dei titolari effetti cambiano saranno a seconda dei soggetti che vi accedono:

  • le autorità pubbliche potranno, in genere, consultare entrambe le sezioni del registro;
  • i soggetti obbligati alla identificazione della clientela, ai sensi del D.lgs 231/2007, potranno consultare entrambe le sezioni del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento;
  • tutti gli altri soggetti potranno accedere a patto che si rispettino determinate condizioni e in particolari circostanze, come previsto dall’art. 7 del decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022.

L’obbligo di verifica dei dati

L’art. 3 del DL 21/11/2007 n. 231, modificato dal DL del 04/10/2019 n. 125 Articolo 1, elenca i molteplici soggetti che hanno l’obbligo di individuare il titolare effettivo.

E’ inoltre necessaria la verifica dei dati raccolti con un riscontro da parte di una fonte attendibile esterna, come ad esempio EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION, in possesso di regolari licenze di Pubblica Sicurezza ex art. 134 et 115 TULPS.

Il riscontro dei dati è di basilare importanza per individuare eventuali relazioni poco limpide e di più difficile rilevazione tra i soggetti emersi dalle attività precedenti e soggetti terzi.

ARRICHIMENTO TITOLARE EFFETTIVO

All’obbligo di verifica dei dati, EUROCREDIT BUSINESS INFORMATION risponde con la soluzione di ARRICHIMENTO TITOLARE EFFETTIVO sollevando gli obbligati da un’attività particolarmente delicata e complessa.

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