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La Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica su una modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio (AML) che introduce un passaggio formale destinato ad avere un impatto concreto sulla governance degli intermediari: l’obbligo di comunicare all’Autorità la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
Non si tratta di un nuovo ruolo, ma di un nuovo livello di tracciabilità e trasparenza verso la Vigilanza.
Contesto normativo: cosa era già previsto
Con il Provvedimento del 1° agosto 2023, Banca d’Italia aveva introdotto l’obbligo per gli intermediari di nominare un componente dell’organo di amministrazione responsabile per l’antiriciclaggio (il cosiddetto esponente AML).
L’applicazione dell’obbligo era stata prevista in modo graduale:
- al primo rinnovo degli organi societari successivo alla modifica delle Disposizioni
- e in ogni caso entro il 30 giugno 2026.
Ora, in prossimità di questa scadenza, la Vigilanza intende acquisire un quadro completo sul rispetto dell’obbligo da parte degli intermediari.
La novità: obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia
La consultazione propone di inserire nelle Disposizioni un obbligo specifico:
gli intermediari dovranno trasmettere formalmente a Banca d’Italia:
- la nomina dell’esponente AML
- gli eventuali aggiornamenti successivi, quindi:
- sospensione
- cessazione dell’incarico
La comunicazione dovrà avvenire attraverso la procedura di segnalazione organi sociali (Or.So.), già utilizzata per altre comunicazioni di governance, quando applicabile.
Dal punto di vista regolamentare, la logica è chiara:
l’esponente AML diventa non solo una figura interna di presidio, ma un ruolo formalmente dichiarato e monitorabile dalla Vigilanza.
Tempistiche operative
Le modifiche entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento scatteranno termini precisi:
Nomine successive all’entrata in vigore
Le delibere di nomina dovranno essere comunicate a Banca d’Italia entro 20 giorni.
Nomine già deliberate
Anche le nomine effettuate prima dell’entrata in vigore delle modifiche dovranno essere comunicate, sempre entro 20 giorni dall’entrata in vigore.
Per gli intermediari di nuova costituzione, la prima segnalazione dovrà avvenire entro 30 giorni dal provvedimento autorizzativo.
Non un nuovo onere, ma un cambio di prospettiva
Banca d’Italia precisa che non si tratta di un aggravio sostanziale, poiché gli esponenti sono già oggetto di segnalazione tramite Or.So. Tuttavia, sotto il profilo della governance AML, il messaggio è netto:
la responsabilità antiriciclaggio a livello di organo amministrativo diventa formalizzata, visibile e verificabile anche verso l’esterno.
Questo rafforza il legame tra:
- assetto organizzativo
- responsabilità individuale
- accountability verso l’Autorità di Vigilanza
Un passaggio coerente con l’evoluzione dell’approccio AML, sempre più orientato a una governance sostanziale ma anche documentabile.
Consultazione pubblica: le scadenze
La consultazione è aperta per 60 giorni dalla pubblicazione del documento (5 febbraio 2026) e si chiude il 6 aprile 2026. Gli intermediari e gli altri destinatari delle Disposizioni possono inviare osservazioni alla Banca d’Italia secondo le modalità indicate nel documento di consultazione.
Cosa cambia davvero per gli intermediari
In sintesi, con questa modifica:
- l’esponente AML non è più solo una scelta organizzativa interna
- diventa un dato regolamentare comunicato all’Autorità
- entra a pieno titolo nel perimetro delle informazioni di governance soggette a monitoraggio
Nel sistema AML, la governance non è soltanto una questione di presìdi interni: è anche trasparenza strutturata verso la Vigilanza.
